LINEE GUIDA AGGIORNATE 04-10-21 E GREEN PASS

Evento Promosso da: Csen Veneto

  • È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?

La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021.

La normativa prevede che l’acceso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

  •  Qual è la capienza consentita in relazione alla presenza di pubblico a competizioni ed eventi sportivi?

In relazione alla capienza, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 3) dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75 per cento della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60 per cento della capienza massima consentita.

In zona gialla, per le competizioni e gli eventi all’aperto la capienza consentita non può essere superiore al 50 per centro della capienza e al 35 per cento per quelli al chiuso.

Si specifica che le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.

In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato Tecnico Scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

  • È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?

Si. In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede che, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

  • Per cosa è richiesta la Certificazione Verde?

In riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

  • A chi spetta il controllo sulla validità della Certificazione Verde?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.

Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili al seguente link.

  • È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?

Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

  • La Certificazione Verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?

Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

  • Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la Certificazione Verde?

In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

 

  • La Certificazione Verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?

L’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52.

Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

  • Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

  • È richiesta la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all’aperto?

No, la Certificazione Verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto.

  • Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la Certificazione Verde per assisterli all’interno degli spogliatoi?

No, la Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.

  •  Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all'interno degli impianti sportivi?

Si, è possibile assistere agli allenamenti all’interno di impianti sportivi (all’aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi, ovvero con il possesso della Certificazione Verde e nei limiti della capienza consentita dalla norma.
Per la capienza consentita si rimanda alle FAQ relative alla capienza.

  • Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde?

La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.

 

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