Decreto 26 Novembre 2021: Green Pass base o Green Pass Rafforzato

Evento Promosso da: Csen Veneto

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:  

a)  l’avvenuta  vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) l’avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.  

Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test  antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel  rispetto dei criteri stabiliti  con  circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

 

In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:

  • Art. 4, comma 2: l’introduzione della necessità di certificazione verde per l’accesso agli spogliatoi, anche per le attività all’aperto, entra in vigore dal 6 dicembre 2021;
  • Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29 novembre 2021;
  • Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).

 

Pertanto, l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:

  • In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
  • In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
    • in zona gialla
    • - presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);

    • in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è prevista:
      • - apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;
      • - possibilità di organizzare/partecipare ad  eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
      • - possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
      • - possibilità di svolgere attività sportive;
      • - possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.

 

Sempre in zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).

In base all’art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. 

 

In campo sportivo e sociale l’applicazione del D.L. 172/2021, fino al 15/01/2022comporta che:

 

a)La fruizione dei servizi di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età odi disabilità (per come modificato dal D.L. 172 del 26 novembre 2021, a partire dal 6 dicembre 2021), in zona BIANCA e GIALLA necessitano di GREEN PASS ORDINARIO mentre in zona ARANCIONE, (a partire dal 29 NOVEMBRE 2021) necessita di GREEN PASS RAFFORZATO.

 

b)Per l’accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; è necessario in zona BIANCA e GIALLA il GREEN PASS ORDINARIOmentre in zona ARANCIONE, (a partire dal 29 NOVEMBRE 2021) è necessario il GREEN PASS RAFFORZATO.

 

c)Nel caso di Associazioni che effettuino attività di somministrazionedi alimenti e bevande, al chiuso e con posti a sedere, dal 29 novembre in poi (in zona gialla o arancione) e dal 6 dicembre (fino al 15 gennaio 22) anche in zona bianca potrà avvenire solo per coloro che siano in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO.

 

d)In campo lavorativo tutto rimane inalterato rispetto alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.L. all’oggetto.

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