Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:
a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.
In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:
Pertanto, l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:
Sempre in zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).
In base all’art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”.
In campo sportivo e sociale l’applicazione del D.L. 172/2021, fino al 15/01/2022comporta che:
a)La fruizione dei servizi di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età odi disabilità (per come modificato dal D.L. 172 del 26 novembre 2021, a partire dal 6 dicembre 2021), in zona BIANCA e GIALLA necessitano di GREEN PASS ORDINARIO mentre in zona ARANCIONE, (a partire dal 29 NOVEMBRE 2021) necessita di GREEN PASS RAFFORZATO.
b)Per l’accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; è necessario in zona BIANCA e GIALLA il GREEN PASS ORDINARIOmentre in zona ARANCIONE, (a partire dal 29 NOVEMBRE 2021) è necessario il GREEN PASS RAFFORZATO.
c)Nel caso di Associazioni che effettuino attività di somministrazionedi alimenti e bevande, al chiuso e con posti a sedere, dal 29 novembre in poi (in zona gialla o arancione) e dal 6 dicembre (fino al 15 gennaio 22) anche in zona bianca potrà avvenire solo per coloro che siano in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO.
d)In campo lavorativo tutto rimane inalterato rispetto alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.L. all’oggetto.