VOLONTARI SPORTIVI

Evento Promosso da: Csen Veneto

Le tessere VOLONTARIO sono diverse dalle tessere sportive base, devono essere richieste direttamente al proprio comitato di appartenenza ed hanno un costo di 10,00 euro. 

 Per richiedere le tessere VOLONTARIO è OBBLIGATORIO avere attiva l'assicurazione RC contro terzi dell'associazione.

 Tali tesseramenti verranno inseriti dall'Associazione all'interno della solita area riservata del tesseramento con la dicitura Tessera volontari permanenti (NON OCCASIONALI),mentre se si va ad inserire il file csv andranno menzionati come TSV.

 N.B.: Ogni Associazione dovrà conservare la dichiarazione scritta del volontario per disponibilità ad operare a titolo gratuito.

 

RIMBORSO SPESE FORFETTARIO ai volontari sportivi – D.L.n.71/2024, convertito con modificazioni dalla L.29 luglio 2024, n.106 – Delibera CSEN.

 

Rimborso spese forfettario per volontari sportivi in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.

 

Art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 71/2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, introduce nuove disposizioni riguardanti il rimborso spese forfettario per i volontari sportivi che prestano la propria opera durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA, EPS (tra cui CSEN). Questa normativa attribuisce ai suddetti organismi, come CSEN, l'onere di individuare le tipologie di spese rimborsabili e le attività di volontariato ammesse per il rimborso.

 

Art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 71/2024:
“Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

 

Purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli ENTI EROGANTI sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il RASD, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

  • Pertanto la D.N. CSEN, al fine di favorire la possibilità per le società affiliate al CSEN di utilizzare lo strumento del Rimborso Forfettario ai Volontari Sportivi, nell’ambito del regolare svolgimento di manifestazioni e eventi sportivi riconosciuti dallo stesso ENTE
  • Considerato che il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato a rifondere ai volontari le spese sostenute

 

La Direzione Nazionale CSEN ha deliberato:

  • L'introduzione del rimborso spese forfettario, prevedendo la possibilità di corrispondere tale rimborso in favore dei volontari che prestano la loro opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN, per attività svolte anche nel comune di residenza del Volontario stesso.
  • Le tipologie di spese rimborsabili.
  • Un quadro di sintesi delle attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario.
  • L’importo del rimborso spese forfettario, determinato nella misura massima prevista dalla normativa vigente, pari ad € 400,00 complessivi mensili (il limite deve tenere conto anche delle somme percepite da più soggetti eroganti) in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.
  • Tale importo potrà essere ridotto proporzionalmente in base alla durata dell'attività di volontariato.
  • Nel caso di manifestazioni svolte nello stesso comune di residenza del Volontario occorrerà attenersi ai limiti quantitativi previsti nello schema.
  • Lo stesso verrà erogato a seguito della conclusione dell'attività di volontariato, previa presentazione di una relazione finale da parte del volontario, nella quale dovranno essere dettagliate le attività svolte e la tipologia di spese sostenute.
  • I nominativi dei volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario dovranno essere comunicati attraverso il RASD utilizzando l'apposita sezione.
  • La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta la prestazione (trimestre solare).
  • I rimborsi forfettari ai volontari non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia previdenziale di 5.000 euro e fiscale di 15.000 euro annui.
  • Ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs 36/2021: obblighi assicurativi riguardanti i volontari sportivi.

 

Modalità di erogazione del rimborso:

  • Lo stesso verrà erogato a seguito della conclusione dell'attività di volontariato, previa presentazione di una relazione finale da parte del volontario, nella quale dovranno essere dettagliate le attività svolte e la tipologia di spese sostenute.
  • I nominativi dei volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario dovranno essere comunicati attraverso il RASD utilizzando l'apposita sezione.
  • La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta la prestazione (trimestre solare).
  • I rimborsi forfettari ai volontari non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia previdenziale di 5.000 euro e fiscale di 15.000 euro annui.
  • Ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs 36/2021: obblighi assicurativi riguardanti i volontari sportivi.

 

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