Diploma CSEN Riconoscimento Sportivo del CONI

Evento Promosso da: Csen Veneto

La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

· il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano

· le Federazioni Sportive o realtà associate riconosciute dal C.O.N.I.

· gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

 

Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616". Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all'art.26 l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva.

In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art.2 del Regolamento "per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.

 

Competenze delle Regioni Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.

 

Sono pertanto riconosciuti come "Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi" i soggetti in possesso, alternativamente, di:

· Diploma di Laurea in Scienze Motorie

· Diploma I.S.E.F.

· Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

 

Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti. (*) tra le figure similari del settore sportivo possono essere compresi anche gli operatori di massaggio. In relazione al riconoscimento del titolo rilasciato si chiarisce che la validità dello stesso è da rapportare con quelli che possono essere gli eventuali regolamenti interni delle varie federazioni sportive.

 

Corsi di formazione per Istruttori - Normative

Facciamo chiarezza sulla validità legale dei brevetti o diplomi da istruttore BREVETTI LEGALMENTE VALIDI. Quando un brevetto e legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto? La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti. Ovviamente i suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.

Pertanto si ribadisce che un'associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati.

PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata, non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il logo dell'ente con il quale è affiliato.

 

 

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